Al momento stai visualizzando Cashback di Stato: tempo di rimborsi (ma non per tutti)

La Cabina di Regia tenutasi a Palazzo Chigi il 28 giugno scorso ha deciso di arrestare il programma Cashback, che pertanto non si ripeterà nel secondo semestre del 2021, né tantomeno nel primo semestre 2022, come inizialmente previsto. Ciò non fa venir meno il pagamento dei rimborsi relativi al periodo appena conclusosi (01/01/2021 – 30/06/2021).

Il primo semestre del Cashback di Stato (01/01/2021 – 30/06/2021) volge al termine, non senza sorprese.

Il programma Cashback prevede due tipologie di rimborso: il rimborso percentuale (il “Cashback” tout court) rispetto ad ogni transazione eseguita con uno strumento di pagamento elettronico registrato in fase di iscrizione al programma; il rimborso speciale forfettario (il “Super Cashback”) erogato sulla base di una classifica stilata considerando il numero di transazioni effettuate con i medesimi strumenti di pagamento elettronico entro un dato periodo del programma.

Il rimborso percentuale è pari al 10% dell’importo di ogni transazione, fino ad una somma complessiva di 150€, per ogni semestre del programma. Per ottenere il rimborso, è necessario totalizzare 50 transazioni nell’arco del semestre. Il conteggio delle transazioni si azzera e riparte al termine di questo periodo. È possibile monitorare i propri conteggi ed il dettaglio delle transazioni dall’app IO, la stessa applicazione utilizzata per l’iscrizione e la registrazione degli strumenti di pagamento.

I rimborsi sono erogati da Consap S.p.A., la società Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, tramite bonifico. Al momento dell’iscrizione, e comunque entro e non oltre la scadenza del periodo di riferimento, il/la partecipante al programma è tenuto/a infatti ad indicare un codice IBAN. L’erogazione ha luogo entro 60 giorni dal termine del periodo, quindi entro il 29/08/2021 per il primo semestre del programma nel 2021, che si conclude il 30 giugno p.v.

Una precisazione degna di nota: se il totale dei rimborsi dovuti ai/alle partecipanti dovesse essere superiore alle risorse stanziate ex lege per il periodo di riferimento, ciascun/a partecipante potrebbe vedere una riduzione proporzionale dell’importo del rispettivo rimborso.

Tempo di rimborsi, ma non prima di aver verificato la regolarità delle transazioni. Secondo una notizia ANSA del 28 maggio scorso, un messaggio – una notifica dell’app IO – avrebbe raggiunto i/le partecipanti le cui transazioni siano risultate anomale ai controlli del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). Questi utenti avrebbero avuto un termine di sette giorni per dimostrare, compilando un modulo online, la regolarità delle transazioni contestate, altrimenti stornate e non considerate nel calcolo del rimborso. Sono considerate “anomale” le transazioni di «importo irrisorio, effettuate in numero elevato presso lo stesso esercente»: micro-transazioni effettuate al solo scopo di raggiungere il numero minimo di pagamenti elettronici per ottenere il rimborso a fine periodo, ma soprattutto per scalare la classifica del Super Cashback. Un caso emblematico, riportato da diverse testate giornalistiche: in provincia di Cuneo, ad un distributore di benzina self-service un cliente avrebbe effettuato 62 transazioni in meno di un’ora, per un totale di circa 6€.

L’irregolarità, tuttavia, non trova fondamento nel regolamento del programma Cashback, che presenta una lacuna in merito. Il regolamento specifica che le transazioni devono essere reali, ovvero collegate ad un acquisto (con importanti esclusioni, ad esempio gli acquisti online), ma non vieta espressamente le cosiddette micro-transazioni. I ricorsi a fronte dello storno delle operazioni dal sistema di calcolo dei rimborsi e delle posizioni nella graduatoria per il rimborso speciale potrebbero essere numerosi. Secondo i dati ufficiali, circa i/le partecipanti al programma sarebbero 8.8 milioni, per un totale di transazioni prossimo a 763 milioni e più di 16 milioni di strumenti di pagamento elettronico registrati; le operazioni per importi inferiori a 5€ sarebbero circa 111 milioni (fonte: https://io.italia.it/cashback/dashboard ).

In ogni caso, l’irregolarità non da luogo ad alcuna ulteriore sanzione di tipo pecuniario. In vista del secondo semestre del programma (01/07/2021 – 31/12/2021) sarebbe auspicabile un’integrazione del regolamento, così da evitare che si ripresentino simili situazioni di ambiguità.

E.A.

LR 4/2017 annualità 2021

348 Visite
  • Categoria dell'articolo:news
  • Tempo di lettura:4 minuti di lettura